Sunshine Act verso il sì definitivo
Maggiore trasparenza tra gli operatori sanitari e le imprese produttrici
Il provvedimento noto come Sunshine Act, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, riguardante “Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie”, è prossimo alla sua approvazione definitiva.
Il DDL in questione punta a garantire la trasparenza nei rapporti che intercorrono tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari e i soggetti che operano nel settore della salute, comprese le organizzazioni sanitarie.
Lo scopo dichiarato è quello di garantire la trasparenza, ma in sostanza, si tratta di un prezioso strumento che coniuga il contrasto ai conflitti di interesse e la prevenzione della corruzione, incrementando il livello di accountability degli operatori e delle strutture sanitarie.
Le imprese produttrici dovranno effettuare una comunicazione al Ministero della Salute qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
– essere titolari di azioni o di quote del capitale della società, ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l’anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;
– aver percepito dalla società, nell’anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l’utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.
Verrà istituito poi, un registro pubblico telematico presso il sito istituzionale del Ministero della Salute, denominato “Sanità trasparente”, che sarà liberamente accessibile per la consultazione secondo gli standard degli open data e, in particolare, le comunicazioni saranno consultabili per cinque anni dalla data della pubblicazione sul registro.
Il Sunshine Act introduce, infine, un regime sanzionatorio a fronte dell’inadempimento dei neo introdotti obblighi di comunicazione, prevedendo diverse sanzioni amministrative di tipo pecuniario per l’impresa che omette di eseguire la comunicazione o di fornire informazioni incomplete.
