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SSN: reintegro medici pensionati

Dopo le assunzioni in tempi di pandemia, ecco per i medici pensionati le opportunità di lavoro con il Servizio sanitario tornano a diminuire.

Le nuove norme che consentono a medici di famiglia ed ospedalieri di restare fino a 72 anni in realtà si accompagnano a scenari in cui il camice percepisce un reddito solo.


Sempre più rara, almeno sulla carta, la chance di cumulare redditi da pensione e lavoro, che pure dal 2009 la legge consente. E sul territorio, le convenzioni del servizio sanitario sono sempre meno accessibili a un medico che percepisca una pensione, Inps od Enpam.


Dalla pensione Inps alla convenzione.

Con la firma degli accordi nazionali della medicina convenzionata per il 2019-21 si sono ristrette le possibilità anche in convenzioni come quella degli specialisti ambulatoriali, che hanno consentito a medici specialisti, di famiglia, pediatri pensionati di di rilevare ore.


Non può più lavorare come specialista ambulatoriale un medico che fruisca di trattamento di quiescenza «a meno che non benefici delle sole prestazioni delle “quote A e B” del fondo generale Enpam e degli altri enti previdenziali, ove previsto, o fruisca dell’Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP) Enpam».


In passato le maglie erano un po’ più larghe. Con l’accordo del 2009, ad esempio, oltre a chi fruiva di pensione del solo fondo generale Enpam, potevano cumulare pensione e convenzione i medici già titolari di convenzione all’atto del pensionamento, i medici pensionati che avevano fatto domanda in graduatoria alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, e chi – detentore di convenzione e contratto – aveva optato per la dipendenza e si era pentito.


Oggi, se per entrare in convenzione il dirigente ospedaliero deve effettuare il tirocinio di medicina generale, il dirigente pensionato non deve percepire pensione Inps.


Commenta Mauro Ucci già vice segretario nazionale Fimmg: «In pandemia molti colleghi ospedalieri per vari motivi hanno chiesto di trasferirsi sul territorio, e hanno frequentato il tirocinio. La normativa attuale, correttamente, privilegia i giovani usciti dal tirocinio, in un contesto di carenza che nei prossimi anni andrà ad azzerarsi, e potrebbe purtroppo anzi trasformarsi in un contesto di pletora».


Dalla pensione Enpam all’ospedale.

A sua volta, chi proveniente dalla convenzione, pensionato a 68 anni, volesse provare una seconda giovinezza in ospedale come collaboratore, a partita Iva, o in una Coop, avrà crescenti difficoltà. Dal 2020 e fino a tutto il 2023 nell’era Covid molte regioni, in deroga alla legge Madia, hanno retribuito incarichi di lavoro autonomo di medici pensionati per evitare il collasso dei reparti, e i medici hanno potuto cumularli con le pensioni Inps ed Enpam. Quest’anno il decreto Milleproroghe, pur consentendo di mantenere questi incarichi fino al 31 dicembre, impedisce il cumulo dei redditi professionali del medico in quiescenza con i redditi da pensione anticipata, con quota 100 (da 62 anni d’età e 38 di contributi), e con le successive quote 102 e 103. Il cumulo resta possibile con la sola pensione di vecchiaia.


La pensione Inps a 72 anni.

A latere, sempre per i sanitari ex dipendenti Ssn, il decreto Milleproroghe 2024 aggiunge la possibilità di andare in pensione anche dopo i 70 anni e fino al compimento dei 72. Mette però dei paletti: si deve essere usciti a partire dal 1° settembre 2023, si deve rinviare la pensione, si deve rimanere in corsia fino al massimo al 31 dicembre 2025, e le Asl e gli ospedali non possono né assumere né tenere (chi li aveva) incarichi dirigenziali apicali.


La pensione Enpam a 72 anni.

La proroga per gli ospedalieri fa il paio con quella fissata dal Milleproroghe 2023 per i medici di famiglia. Il decreto consente a questi ultimi di proseguire il rapporto convenzionale oltre i 70 anni e fino ai 72 se l’Asl in cerca di medici per coprire zone carenti hanno esaurito le graduatorie degli aventi diritto inclusi i tirocinanti del triennio. Va detto che però il medico di famiglia può chiedere l’anticipo pensionistico offrendo ore in convenzione a chi lo sostituirà come titolare e percepire la pensione per le ore restanti con la formula dell’anticipo previdenziale.


Il ruolo delle regioni.

Dunque, la possibilità di cumulo, tra pensione e dipendenza, pensione e convenzione, pensione da convenzione ed impiego in ospedale, pensione da ospedaliero e convenzione è destinata a tramontare? Per Ucci, non è detta l’ultima. «L’incompatibilità, anche ai fini del cumulo, è una materia di legislazione concorrente dove la discrezionalità delle regioni non è mai mancata, e dove la nuova legge sull’autonomia potrebbe ulteriormente accrescere i poteri delle giunte».


REDAZIONE AISI

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