La Circolare n.78 riguarda anche i medici e gli altri professionisti sanitari
L’INPS con la circolare n. 78, pubblicata il 3 luglio 2024, ha fornito le istruzioni in merito alle novità che dal 1° gennaio si applicano alle pensioni degli iscritti alla Casse dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), degli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), e dei sanitari (CPS).
La Legge di Bilancio 2024 ha, infatti, introdotto diverse modifiche relative ai trattamenti liquidati dal 1° gennaio 2024 in favore in particolare di medici e sanitari ma anche degli altri lavoratori in questione, con anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995, per i quali si applica la nuova aliquota di rendimento del 2,5 per cento.
Si tratta, in particolare, delle nuove disposizioni, introdotte dai commi 157 a 163 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024, le quali prevedono che le quote di pensione liquidate in favore di tali beneficiari, calcolate con il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono determinate applicando un’aliquota di rendimento prevista nella nuova tabella presente all’allegato II della Manovra, e non più applicando quelle, invece, previste dalla tabella presente all’allegato A della legge n. 965/1965.Tabella, quest’ultima, che aveva un trattamento iniziale di circa il 23 per cento e manteneva, fino al 15esimo anno, un vantaggio previdenziale significativo, soprattutto per i pensionandi con un pur numero ridotto di anni di contribuzione ante 1996 ricadenti nel sistema di calcolo retributivo. Il taglio ai trattamenti per i medici e i dipendenti pubblici vale solamente per quelli anticipati.
Le pensioni di vecchiaia sono salve così come i diritti acquisiti al 31 dicembre 2023 e le pensioni di collocamento a riposo per età o servizio. Le penalizzazioni scattano, infatti, dal 2024 per gli assegni anticipati, per i quali vengono anche introdotte finestre di accesso più ampie. Il taglio, però, è ridotto per ogni mese di posticipo del pensionamento fino all’annullamento totale se si resta al lavoro per 36 mesi. Si arriva, infatti, in questo modo, all’azzeramento della penalizzazione se si resta al lavoro per 3 anni in più. Un medico in questo modo, ad esempio, potrebbe arrivare al pensionamento a 45 anni e 10 mesi di contribuzione versata!
La disposizione, spiega l’INPS nella sua circolare, si applica in riferimento alle pensioni per cui si maturano i requisiti nel 2024, anche con il cumulo dei periodi assicurativi (pensione anticipata) e per la pensione per i lavoratori precoci, i cui requisiti sono maturati dalla data di entrata in vigore della legge n. 213 del 2023. Per i soli iscritti alla CPUG, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo e riferite ad anzianità di almeno 15 anni al 31 dicembre 1995 sono determinate con l’applicazione delle vecchie aliquote di rendimento (tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986).
Nei casi in cui vengano applicate le nuove aliquote di rendimento, l’importo della pensione non potrà essere superiore a quello calcolato secondo la vecchia normativa. In questo caso, infatti, dovrà essere effettuato un doppio calcolo della pensione: con le vecchie aliquote e con le nuove rivalutate. L’importo più basso sarà quello messo in pagamento. Viene, poi, precisato dall’INPS che continuano ad applicarsi le vecchie aliquote di rendimento nei seguenti casi:
•pensioni anticipate e pensioni per i lavoratori precoci, anche in cumulo con i periodi assicurativi, con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023;
•pensione anticipata, anche in cumulo dei periodi assicurativi, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio oppure per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio;
•pensione di vecchiaia, anche in cumulo dei periodi assicurativi;
•pensione anticipata flessibile;
•pensione di anzianità con il beneficio per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, i quali hanno maturato i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2023;
•pensione indiretta e pensione di inabilità riconosciuta a qualsiasi titolo.
L’INPS specifica, poi, per quanto attiene i possibili riscatti, che nel caso di domanda di riscatto di periodi sia presentata al momento del pensionamento quando ricorrono le condizioni per la mancata applicazione delle nuove aliquote di rendimento, l’onere di riscatto è determinato utilizzando la precedente tabella A allegata alla legge n. 965/1965 (per CPDEL, CPS e CPI) o la tabella A allegata alla legge n. 16/1986 (per CPUG).Ricordiamo, infine che la legge di Bilancio 2024, ha introdotto novità anche per quel che riguarda la decorrenza della pensione anticipata e della pensione per i lavoratori precoci. Nello specifico, per i lavoratori e le lavoratrici il cui trattamento è liquidato a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, la pensione viene erogata trascorsi:
•3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se vengono maturati entro il 31 dicembre 2024;
•4 mesi se maturati entro il 31 dicembre 2025;
•5 mesi se maturati entro il 31 dicembre 2026;
•7 mesi se maturati entro il 31 dicembre 2027;
•9 mesi se maturati entro il 31 dicembre 2028.
I nuovi periodi di decorrenza non si applicano per le pensioni anticipate e per i lavoratori precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.
REDAZIONE AISI
FONTE: Sole 24 Ore
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