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Il trasporto sanitario d’emergenza e le opportunità per le organizzazioni di volontariato

Immagine del redattore: AISIAISI

In Italia, i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, che possono essere affidati in via prioritaria alle organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, vanno ben oltre il semplice trasporto dei pazienti.

Questi servizi includono anche veicoli come l'automedica, che rientrano nel più ampio contesto degli strumenti utilizzati per il soccorso in situazioni di emergenza. Tale interpretazione trova supporto nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.


Secondo la Corte, infatti, il servizio di trasporto di emergenza non riguarda esclusivamente i mezzi di trasporto di infermi, ma include anche quelli operati da personale qualificato, come paramedici o soccorritori sanitari, qualora vi sia un rischio di peggioramento della salute durante il trasporto (sentenza della Corte, causa C-465/2017, 21 marzo 2019, "Falck").


A sostegno di questa lettura, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 249 dell’8 gennaio 2025, ha respinto il ricorso di una società privata che contestava la decisione della Corte di Appello di Caserta.


Quest'ultima aveva stabilito che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, inclusi quelli con postazioni di automedica, dovessero essere affidati in via esclusiva alle organizzazioni di volontariato, in conformità con l'articolo 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore). La decisione ha confermato che l'inserimento delle automediche tra i mezzi di soccorso di emergenza, così come stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania, è pienamente legittimo.


L’affidamento alle Odv non pregiudica il mercato

La società ricorrente sosteneva che l'affidamento esclusivo alle organizzazioni di volontariato fosse lesivo della concorrenza, citando precedenti esperimenti di gare d’appalto che avevano avuto esiti problematici. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha respinto tale obiezione, sottolineando che la normativa consente alle stazioni appaltanti di optare, "in via prioritaria", per l'affidamento alle Odv, senza l'obbligo di effettuare una comparazione economica con il mercato. Pertanto, la scelta di ricorrere al volontariato non viola i principi di concorrenza e mercato libero, come previsto dalla legislazione vigente.


Documentazione delle spese ammesse al rimborso

Un altro punto di contesa riguardava l'ammissione al rimborso delle spese sostenute dalle Odv per l'esecuzione dei servizi. La società ricorrente sosteneva che la gratuità delle prestazioni volontarie fosse solo apparente e che in realtà si trattasse di contratti di appalto mascherati. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il rimborso delle spese è consentito esclusivamente in base alla documentazione effettivamente prodotta dalle organizzazioni di volontariato, senza che ciò implichi una retribuzione diretta per il lavoro svolto. Inoltre, è stato sottolineato che l'affidamento delle risorse alle Odv deve essere trasparente e giustificato da una stima preventiva dei costi.


Il personale impiegato non deve essere esclusivamente volontario

Infine, la società ricorrente ha sollevato dubbi riguardo alla stabilità occupazionale dei suoi dipendenti, sostenendo che l'impiego di personale volontario da parte delle Odv avrebbe compromesso la posizione dei lavoratori a tempo indeterminato. Anche questa obiezione è stata respinta, poiché l'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 117/2017 stabilisce che le Odv possano assumere personale dipendente, o ricorrere a lavoro autonomo, solo nei limiti necessari per il regolare funzionamento dell’organizzazione. In ogni caso, il numero di lavoratori dipendenti non può superare il 50% dei volontari.


Pertanto, l'impiego di personale a contratto non pregiudica il funzionamento delle Odv, che restano vincolate a mantenere il proprio regime di volontariato.


REDAZIONE AISI

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