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Decreto Liste d'Attesa: ecco gli emendamenti della maggioranza.

Presentazione degli emendamenti al Decreto liste d'attesa presso la commissione Sanità del Senato.

È scaduto ieri il termine per la presentazione degli emendamenti al Decreto liste d'attesa presso la commissione Sanità del Senato. Diverse le proposte di modifica avanzate dalla stessa maggioranza. Tra queste, alla luce della nuova legge sull'autonomia differenziata, anche la possibilità di decidere autonomamente il fabbisogno di specializzandi per le Regioni che ne faranno richiesta. La Lega chiede la modifica della legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale puntando a rendere solo raccomandate le vaccinazioni per i più piccoli contro morbillo, rosolia, parotite e varicella.

Ecco i principali emendamenti raccolti attraverso l'accurato lavoro dei giornalisti di Quotidiano Sanità.


GLI EMENDAMENTI DELLA LEGA.

1.3 Al fine di ridurre gli accessi impropri in Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, per il 2024, nello stato di previsione del Ministero della Salute, è istituito un Fondo per incentivare l'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta, in ogni caso, costi aggiuntivi.

2.1 Sopprimere l’articolo 2

2.0.1 (Nuove regole di ingaggio del sistema di regolazione contrattuale degli erogatori dei servizi sanitari) Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, è definito il nuovo sistema di regolazione contrattuale al fine di:

- prevedere che tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto siano tenuti, proporzionalmente alle risorse assegnate, alla normalizzazione dei tempi di attesa delle prestazioni e degli interventi secondo il principio di flessibilità erogativa di sistema nonché ad assicurare le prestazioni specialistiche di supporto clinico diagnostico e di seconda opinione necessarie ai medici del ruolo unico di assistenza primaria per l'appropriata e tempestiva presa in carico dei loro assistiti per i bisogni che non richiedono l'ospedalizzazione;

- prevedere l'adesione di tutti gli erogatori pubblici e privati a contratto alla Rete di medicina territoriale e al sistema di emergenza urgenza pre-ospedaliero e ospedaliero, proporzionalmente alle risorse assegnate;

- stabilire che l'esatta osservanza dei princìpi a) e b) sia verificata e controllata oggettivamente, prevedendo un sistema di valutazione e monitoraggio delle regioni nell'esercizio dell'autonomia differenziata ovvero in applicazione di un modello di riferimento adottato dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per conto del Ministero della salute;

- introdurre un sistema volto alla premialità, il quale preveda che al 30 settembre di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dell'andamento della riduzione delle liste di attesa in ragione delle evidenze dei dati dei rapporti di valutazione certificati dalle aziende sanitarie territoriali, possano autorizzare gli erogatori che hanno raggiunto gli obiettivi negoziali a un aumento della spesa fino al 20 per cento, da calcolare sulla base della spesa storica degli ultimi cinque anni;

- prevedere che i princìpi di cui alle lettere a) e b) costituiscano la base per la valutazione prestazionale di ogni singolo erogatore ai fini della definizione delle risorse per l'anno successivo e costituiscano altresì le regole generali per la contrattazione regionale degli erogatori.

3.19 Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali devono garantire la piena trasparenze delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitari. Tale adempimento costituisce elemento contrattuale qualificante.

3.33 Il ministero della Salute adotta entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita Agenas, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, le linee guida contenenti standard minimi omogenei per la redazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assitenzial regionali in ambito oncologico.

3.0.7 Si modifica la legge Lorenzin puntando a far decadere l'obbligo, previsto per i minori tra i zero e i sedici anni, delle vaccinazioni:a) anti-morbillo;b) anti-rosolia;c) anti-parotite;d) anti-varicella.

La documentazione della vaccinazione non costituisce più requisito di accesso per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

3.0.8 L’alimentazione del Fse può avvenire solo dopo che l'assistito espresso libero, specifico, informato, inequivocabile consenso in relazione a singoli dati personali e categorie di dati personali.

4.17 Non solo medici e infermieri ma tutti i professionisti sanitari possono presentare domanda per trattenimento in servizio anche oltre il limite delle quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

4.0.3 Le Regioni che hanno ottenuto ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, grazie alla nuova legge sull’autonomia differenziata, potranno procedere in via autonoma, entro il 30 giugno, a determinare il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione.

4.0.6 In considerazione della carenza delle immatricolazioni nella specializzazione in emergenza urgenza, e della contestuale carenza dei medici di emergenza urgenza presso le aziende sanitarie e della necessità di contrastare il fenomeno dei medici gettonisti, istituire presso il ministero della Salute un tavolo di confronto, composto dal Ministro dell'Università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze, e un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, competente ad adottare linee di indirizzo finalizzate a incrementare la disponibilità di medici nel settore dell'emergenza-urgenza, prevedendo idonee soluzioni di ordine economico e strutturale.

4.0.8 A decorrere dal 1 gennaio 2025 in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027, sono erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale i farmaci che, in assenza di alternative terapeutiche adeguate, rappresentano una speranza di cura per gravi patologie il cui trattamento non è differibile, e che risultano coerenti con i requisiti per l’innovatività.Le aziende farmaceutiche possono inoltrare richiesta per l'accesso precoce all'Aifa a seguito della presentazione della domanda presso l’Ema per l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (Aic) nel caso di un nuovo farmaco, o per una nuova indicazione terapeutica nel caso di un farmaco già autorizzato, anche prima che il Chmp abbia adottato il relativo parere. In caso di esito positivo della valutazione di accesso precoce, l'Aifa adotta il relativo provvedimento di autorizzazione che contiene l'indicazione del regime di fornitura del farmaco. Il nuovo farmaco o l'estensione dell'indicazione terapeutica per cui sia stato autorizzato l'accesso precoce è automaticamente inserito nell'elenco dei farmaci oncologici innovativi per un periodo di trentasei mesi non rinnovabili. In caso di estensione dell'indicazione terapeutica di un farmaco già autorizzato, il prezzo resta quello già negoziato. Nel caso di un nuovo farmaco, il prezzo è liberamente determinato dall'azienda produttrice.

4.0.12 Il Ministero della salute provvede all'attivazione di un monitoraggio specifico in ordine allo stato di implementazione delle reti di terapia del dolore e all'effettivo accreditamento delle reti medesime. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di conclusione del primo monitoraggio annuale, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono individuati i criteri e le modalità di riparto di una quota parte delle risorse previste dalla legge n. 38 del 2010, da destinare specificamente alla piena operatività delle reti di terapia del dolore, tenuto conto anche dei fabbisogni regionali, degli obiettivi di accreditamento stabiliti e delle risultanze del monitoraggio svolto.

4.0.17 L’inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità sanitaria può essere sanzionata per importo pari al 20 per cento del valore della campagna promozionale o della sponsorizzazione e, in ogni caso, non inferiore per ogni violazione, a euro 10.000.

4.0.18 Viene istituita la Rete di medicina territoriale “Salute Globale” (One Health), composta dai medici del ruolo unico di assistenza primaria. Ciascun medico del ruolo unico di assistenza primaria, in forma singola, associata o aggregata, è garante della continuità di cura dell'assistito secondo princìpi di prevenzione e di promozione della salute individuale e di cura appropriata.La Rete è integrata con la partecipazione dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali interni e delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale nonché con il Dipartimento di prevenzione per gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, correlati ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico, e con il Dipartimento di salute mentale per i programmi di screening nell'età evolutiva, inclusi la diagnosi precoce delle difficoltà cognitive del bambino e della depressione maggiore tra i ragazzi nella fascia di età compresa tra i 12 e i 18 anni, a sostegno delle famiglie e delle scuole, le azioni specifiche e gli interventi di prossimità rispetto ai nuovi bisogni e alle fragilità emergenti a supporto e tutela delle persone maggiormente a rischio.

7.0.2 Il trattamento economico di un Direttore generale di Asl o Ao non può essere inferiore a 180 mila euro annui.



GLI EMENDAMENTI DI FRATELLI D'ITALIA

1.16 L'appropriatezza nell'accesso alle prestazioni con l'obbligatorietà dell'indicazione del codice RAO nella prescrizione, in via sperimentale dal 01 gennaio 2025 per un periodo di sei mesi e in via definitiva a decorrere dal 30 giugno 2025, previa revisione da parte di Agenas delle tabelle RAO orientata ad ampliarne l'ambito di applicazione e a sistematizzare le indicazioni cliniche attraverso l'utilizzo della classificazione ICD9 CM (da adottarsi con l'aggiornamento delle Linee guida del Ministero della salute entro il 31 dicembre 2024).Appropriatezza nell'accesso alle prestazioni con l'obbligatorietà della compilazione del codice ICD9 CM nella prescrizione delle prestazioni ambulatoriali, in via sperimentale dal 01 gennaio 2025 per un periodo di sei mesi e in via definitiva a decorrere dal 30 giugno 2025;

3.47 Al fine di ridurre ulteriormente la pressione sulle liste di attesa, per i soggetti che dispongono di coperture derivanti dalla sanità integrativa mutualistica e contrattuale, nel rispetto delle classi di priorità, le direzioni generali aziendali garantiscono l'erogazione delle prestazioni richieste, ove su richiesta del paziente, venga prenotata la prestazione nel sistema sanitario privato e mediante le prenotazioni effettuate dal paziente in regime privatistico, anche ove il regime privatistico sia rimborsato da Fondi sanitari, Fondi sanitari integrativi, enti casse e società di Mutuo soccorso. Tale richiesta verrà segnalata dalla direzione generale aziendale e verrà processata dal sistema sanitario privato».

4.0.2

Satta, Mancini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:« Articolo 4-bis

(Disposizioni per il potenziamento dell'offerta assistenziale)

1. Al fine di favorire la produttività e l'aumento del volume delle pre- stazioni e la conseguente riduzione delle liste d'attesa all'interno delle strutture del SSN, alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'articolo 4, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ottavo periodo le parole: ", con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale" sono soppresse;

b) dopo l'ottavo periodo e prima delle parole: "le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382." sono inseriti i seguenti periodi:

"In via sperimentale e fino alla data del 31 Dicembre 2025, previo accordi da stipulare tra aziende sanitarie pubbliche e aziende sanitarie private accreditate convenzionate, l'e- sercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale può essere svolto anche al- l'interno delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Il volume e la tipologia delle prestazioni svolte dal dipendente pubblico presso le strutture private convenzionate con il servizio sanitario nazionale non possono es- sere superiori al 50% di quelle svolte presso la struttura pub- blica di cui si è dipendenti.";

c) il decimo periodo è sostituito con il seguente: "Per detto persona- le all'accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti per il personale medico universitario e le direzioni generali delle ASL o aziende ospedaliere per il personale della dirigenza medica".».

4.7 Al fine di garantire l'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e implementare l'operatività dei centri trasfusionali, le aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche supportati dalle associazioni e dalle federazioni di donatori convenzionate, fino al raggiungimento del fabbisogno nazionale di sangue e di plasma, possono provvedere all'apertura straordinaria dei centri trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi.

4.0.22 Al fine di ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, è istituito, nello stato di pre-visione del Ministero della Salute, per l'anno 2024, un Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate all'incentivazione dell'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali la televisita.

5.0.12 L'Aifa è autorizzata a rinnovare, fino al 31 dicembre 2025, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui efficacia è terminata il 31 dicembre 2023, nei limiti di 10 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile, la cui efficacia è terminata il 31 dicembre 2023, nel limite di 20 unità.

6.0.5 Ai fini del potenziamento dell'offerta assistenziale in ottica di governo e riduzione delle liste di attesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, sentita l'Agenas, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono individuati modalità e criteri per l'istituzione di reti dermatologiche regionali basate sui principi della medicina di prossimità e della multidisciplinarietà.


GLI EMENDAMENTI DI FORZA ITALIA

3.0.3 Le regioni individuano criteri per assicurare la ripartizione delle risorse disponibili tra le aziende sanitarie locali in misura direttamente proporzionale al numero degli utenti del servizio sanitario nazionale iscritti, presso ciascuna azienda sanitaria locale.4.10 Per garantire il rispetto delle tempistiche per visite e esami, le Asp possono stipulare contratti aggiuntivi a quelli già stipulati per gli esami diagnostici, le visite diagnostiche e specialitiche con le strutture sanitarie accreditate avvalendosi delle risorse disponibili iscritte nei propri bilanci.

4.18 Al fine di garantire il potenziamento dell'offerta assistenziale di cui al presente articolo, le Aziende sanitarie ospedaliere possono incrementare l'ammontare della componente variabile della retribuzione connessa all'incarico ricoperto dei Direttori generali che conseguono il raggiungimento dell'obiettivo della riduzione delle liste d’attesa.

4.22 Il personale docente a tempo pieno, strutturato presso strutture afferenti al Ssn, può su richiesta dell'interessato essere trattenuto in servizio fino al compimento del 72° anno di età, per comprovate esigenze assistenziali e/o attività di ricerca e formazione, non oltre il 31 dicembre 2026

4.0.7 Al fine di favorire la riduzione delle liste di attesa anche attraverso il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, presso gli erogatori di prestazioni laboratoristiche convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale è consentito lo svolgimento dei servizi di telemedicina.

5.31 Anche al fine di superare le criticità connesse all'accessibilità e alla fruibilità delle prestazioni e garantire l'erogazione dei servizi entro tempi appropriati, in particolare nelle regioni sottoposte al Piano di rientro, le amministrazioni della Calabria sono autorizzate a bandire procedure di avviamento a selezione anche in sovrannumero e in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse disponibili.

7.0.3 I medici veterinari specialisti convenzionati, cui si applica l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologici) ai sensi del presente articolo, che alla data del 1° settembre 2023 svolgevano e continuano a svolgere all'entrata in vigore del presente decreto-legge, attività specialistica ambulatoriale con un incarico a tempo indeterminato da ventinove a trentotto ore settimanali presso le aziende sanitarie locali, comunque denominate, o presso enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 30 giugno 2024, sono inquadrati a domanda, nel primo livello Dirigenziale Veterinario, anche in soprannumero, con il trattamento giuridico ed economico della Dirigenza (Ccnl dell'Area della Sanità), previo giudizio di idoneità, da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997 n.365. AI medici veterinari specialisti convenzionati che matureranno i requisiti richiesti dal presente comma, entro il 31 dicembre 2024, è data la possibilità di presentare la domanda e con le stesse procedure di essere inquadrati entro il 30 giugno 2025.


EMENDAMENTI DEL RELATORE

3.48 Le misure da adottare in caso di superamento dei tempi massimi stabiliti, senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come eventuale quota per la compartecipazione alla spesa sanitaria possono consistere in: ridefinizione quali-quantitativa dei volumi di attività e della tipologia delle prestazioni delle strutture pubbliche e private accreditate; riprogrammazione delle ore di medicina specialistica ambulatoriale interna; richiesta di prestazioni, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico e impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate; applicazione dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 nella parte in cui si prevede che in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa, l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti; incremento delle ore a specialisti ambulatoriali interni già in servizio o attivando nuove ore di specialistica ambulatoriale interna con stipula di rapporti convenzionali finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa; acquisto di prestazioni da operatori accreditati esterni per le branche di riferimento, in extra budget rispetto agli accordi contrattuali vigenti.

4.3 Le visite anche il sabato e la domenica e in fascia oraria prolungata sono effettuate per il 2024 nei limiti delle risorse disponibili stanziate in manovra per il recupero delle liste d’attesa.

4.20 Il fatto che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale, così come previsto dal Dlgs 39/2013, non varrà per gli Irccs.

7.12 La fiscalità agevolata sulle prestazioni aggiuntive sarà finanziata per 5 milioni (non più 12) da fondi del Ministero della Salute e per 32 milioni (non più 25) dal fondo per risarcimento danni da emotrasfusioni e vaccinazioni.


FONTE: QUOTIDIANO SANITA'

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