top of page

Corte costituzionale: inammissibile il referendum sull’autonomia differenziata

Immagine del redattore: AISIAISI

Inammissibile il quesito referendario sull’autonomia differenziata (legge n. 86/2004), come risultante dalla sua sentenza n. 192 del 2024.

Lo comunica - in attesa del deposito della sentenza - l’ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, che “ha deciso oggi (20 gennaio 2025, ndr) in camera di consiglio il giudizio sull’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata ’Legge 26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione: abrogazione totale’.


La Corte ha rilevato che “l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell’elettore. Il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull’autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, della Costituzione; il che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni.


La Suprema Corte ha invece deciso in camera di consiglio i giudizi sull’ammissibilità dei referendum:


1) richiesta di referendum abrogativo denominata “Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”;


2. ) richiesta di referendum abrogativo denominata “Contratto di lavoro a tutele crescenti- disciplina dei licenziamenti illegittimi”;


3) richiesta di referendum abrogativo denominata “Piccole imprese - Licenziamenti erelativa indennità”;


4) richiesta di referendum abrogativo denominata “Abrogazione parziale di norme inmateria di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima econdizioni per proroghe e rinnovi”;


5) richiesta di referendum abrogativo denominata “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.


REDAZIONE AISI

2 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page