Il tetto di spesa dei professionisti sanitari si misura su base regionale
- AISI
- 13 apr
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Il chiarimento arriva dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, che nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2025/QMIG, approvata lo scorso 4 aprile, ha risolto un nodo interpretativo importante per la programmazione del personale nel Servizio sanitario regionale (Ssr).

Il caso sollevato nel Lazio
Tutto nasce da una questione portata alla Corte dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio, nel corso dell’esame del bilancio dell’Asl Roma 1. Il punto critico riguardava l’articolo 11, comma 1 del decreto-legge 35/2019: il limite alla spesa per il personale deve essere calcolato azienda per azienda o sull'intero aggregato regionale?
Una risposta netta: è compito della Regione
La Corte ha risposto senza ambiguità: il tetto si valuta a livello regionale. È quindi compito della Regione governare la spesa complessiva per il personale, assegnando obiettivi specifici alle singole aziende sanitarie. Una visione sistemica, che consente anche compensazioni interne: un eventuale sforamento da parte di un ente può essere bilanciato da economie realizzate da un altro, a patto di mantenere l’equilibrio complessivo.
L’evoluzione normativa
Ripercorrendo la cornice legislativa, la Corte ricorda che il primo riferimento era l’art. 2, comma 71 della legge 191/2009, che fissava il tetto sulla base della spesa del 2004, decurtata dell’1,4%.Dal 2019 è in vigore una nuova regola: la spesa per il personale non può superare quella del 2018, salvo incrementi proporzionati all’aumento del Fondo sanitario regionale.
Le deroghe possibili
Le Regioni possono richiedere una deroga ulteriore del 5%, ma solo in presenza di fabbisogni oggettivi e certificati dagli organismi tecnici competenti. Anche in questo caso, però, deve essere garantito il rispetto dell’equilibrio economico complessivo.
Una soglia di salvaguardia
La Corte ha anche specificato che, se più favorevole, il tetto fissato dalla norma del 2009 può ancora essere applicato in alternativa a quello del 2018. Si tratta di una clausola di salvaguardia, che può ampliare ma non restringere la possibilità di assunzioni.
Obbligo di adeguamento per le sezioni regionali
Il principio espresso nella deliberazione è vincolante per tutte le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. Da ora in poi, nei controlli sui bilanci delle aziende sanitarie, eventuali sforamenti dovranno essere valutati all’interno del bilancio consolidato regionale. La Regione dovrà rispondere, fornendo chiarimenti e, se serve, adottando misure correttive.
REDAZIONE AISI